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Nel caso si applichi al contratto la legislazione italiana eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione del sinistro dovranno essere inoltrati per iscritto a:
CNP Vita Assicura S.p.A.
Via Arbe 49, 20125 Milano
e-mail: reclami_cnpvita_assicura@gruppocnp.it
Pec: reclami_cnpvita_assicura@legalmail.it
Per reclami relativi a polizze Alpi (Aviva Life & Pensions Ireland DAC-Succursale italiana), scrivere a CNP Vita Assicura S.p.A. Via Arbe 49, 20125 Milano, oppure usare i seguenti contatti:
e-mail: reclami_alpi@gruppocnp.it
Pec: avivalifepensionsirelanddac.servizioreclami@legalmail.it
Qualora l’esponente non si ritenesse soddisfatto, in tutto o in parte, della nostra risposta, è sua facoltà rivolgersi per iscritto a:
IVASS Via del Quirinale 21 – 00187 Roma Fax 06.42133.353/745 utilizzando l’apposito modello predisposto da IVASS e disponibile in questa sezione “Reclami”, avendo cura di riportare:
I reclami riguardanti il comportamento dell’intermediario (Banche o Broker), dei suoi dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati all’intermediario stesso che provvede a gestirli secondo quanto previsto dalla sua politica di gestione.
I reclami di spettanza dell’intermediario (Banche o Broker) ma presentati all’Impresa, o viceversa, saranno trasmessi senza ritardo dall’uno all’altro, dandone contestuale notizia al reclamante.
I reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti, loro dipendenti e/o collaboratori, sono invece gestiti direttamente dall’Impresa.
Inoltre, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai seguenti sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale:
Prevista dal Decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni introdotte con il decreto legge 69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 98 del 09/08/2013.
Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale.
Laddove previsto, secondo quanto riportato dalle Condizioni Generali di assicurazioni.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive eventuali modifiche.
Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e successive eventuali modifiche, e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, le parti, per le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto delle Coperture Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, hanno la facoltà di rimettersi alla decisione di un Collegio di tre medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Impresa.
In relazione a questioni attinenti alla trasparenza informativa relativa ai prodotti finanziari assicurativi (Unit Linked – Index Linked – Capitalizzazioni), qualora l’esponente non si ritenesse soddisfatto, in tutto o in parte, della risposta, è sua facoltà rivolgersi a:
CONSOB Via G. B. Martini 3 - 00198 Roma Telefono 06.8477.1 o Via Broletto, 7 - 20123 Milano Telefono 02.72420.1
Inoltre, solo per i reclami di competenza dell’intermediario, è possibile fare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), attivo presso CONSOB. L’investitore-contraente “retail”, così come definito nel Regolamento Consob sull’ACF, può rivolgersi all’Arbitro a condizione che:
Il ricorso all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore-contraente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Per maggiori informazioni circa le modalità di presentazione del ricorso si consiglia di consultare il sito internet dell’ACF (www.acf.consob.it)”
In relazione a reclami relativi a forme pensionistiche complementari, qualora l’esponente non si ritenesse soddisfatto, in tutto o in parte, della risposta, è sua facoltà rivolgersi per iscritto a:
COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00187 Roma Fax 06.69506.306 @pec protocollo@pec.covip.it, avendo cura di riportare:
Inoltre, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale.