Oblio oncologico

Il diritto all’oblio oncologico è il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni o subire indagini sulla malattia pregressa. Tra i casi in cui la legge consente di esercitare questo diritto c’è anche la stipulazione o il rinnovo di polizze assicurative. 

Quando acquisti una nuova polizza o la rinnovi, non sei più tenuto, infatti, a dichiarare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, se il trattamento si è concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni (5 se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età). Per determinate patologie oncologiche si applicano termini temporali ridotti previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 (GU n.96 del 24/04/2024). Per l’elenco completo consulta la tabella sotto.

Questo significa che la Compagnia non può applicare limiti, costi, oneri aggiuntivi o diversi trattamenti rispetto a quanto previsto per gli altri clienti, né utilizzare informazioni fornite precedentemente o erroneamente per determinare le condizioni di assicurazione di una nuova polizza o di un rinnovo.  

Di seguito, illustriamo brevemente, in termini semplici e chiari, i concetti chiave e le definizioni rilevanti in materia di oblio oncologico:

•    Trattamento attivo: trattamento farmacologico, radioterapico o chirurgico;
•    Trattamento farmacologico antitumorale: chemioterapia, terapia ormonale, immunoterapia, terapia mirata, agenti biologici, trapianto di midollo osseo, terapia cellulare o genica, trial clinici. Rientra nella definizione di trattamento farmacologico antitumorale qualsiasi eventuale combinazione dei trattamenti sopra elencati o altri approcci medici basati sull'evidenza, a seconda del tipo e dello stadio della patologia oncologica. Queste terapie possono essere impiegate in qualunque fase del trattamento della patologia oncologica (sia come terapie adiuvanti che neoadiuvanti);
•    Conclusione del trattamento attivo; si intende la mancanza di recidive dalla data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico;
•    Recidiva: qualsiasi nuova manifestazione clinica associabile ad una patologia oncologica precedente, diagnosticata sia attraverso un esame biologico o di diagnostica per immagini;
•    Guarigione: è da intendersi come equivalente al termine medico di remissione completa, cioè l'assenza di segni e sintomi relativi a una malattia oncologica. La guarigione può essere attestata, tra le altre cose, da un esame fisico, da indagini radiologiche e da biomarcatori sierici.
 

Tabella: Patologie per le quali è previsto un termine ridotto per maturare il diritto all'oblio oncologico dalla fine del trattamento o dall'ultimo intervento chirurgico

Tipo Tumore

Specificazioni

Anni dalla fine del trattamento

Colon-retto

Stadio I, qualsiasi età

1

Colon-retto

Stadio II-III, >21 anni

7

Melanoma

>21 anni

6

Mammella

Stadio I-II, qualsiasi età

1

Utero, collo

>21 anni

6

Utero, corpo

Qualsiasi età

5

Testicolo

Qualsiasi età

1

Tiroide

Donne con diagnosi <55 anni
Uomini con diagnosi <45 anni
Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi

1

Linfomi di Hodgkin

>45 anni

5

Leucemie

Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età

5


La presente tabella corrisponde all’Allegato 1 del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 e può essere aggiornata, ove occorra, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Documentazione