1 Ott 2024

Oblio Oncologico: modalità di richiesta della certificazione di sussistenza dei requisiti 

Oblio Oncologico: modalità di richiesta della certificazione di sussistenza dei requisiti 
Nuovo Decreto in vigore a partire dal 30 luglio 2024

In riferimento all’introduzione del diritto all’oblio oncologico dello scorso 2 gennaio 2024*, che garantisce alle persone guarite da una patologia oncologica di non dover fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, è stato emanato un nuovo Decreto (GU n.177 del 30-7-2024) che determina le modalità di richiesta della certificazione di sussistenza dei requisiti, in vigore a partire dal 30 luglio 2024.

Secondo tale Decreto, il processo di richiesta e ricezione della certificazione prevede:

1.    Presentazione dell’istanza ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale (nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio) o al medico di medicina generale o ancora al pediatra di libera scelta. Questi forniranno all'interessato le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679. 
Tale istanza dovrà essere redatta come previsto nel modello allegato I (qui sotto allegato) ed eventualmente corredata da documentazione medica che attesta l'avvenuto «oblio oncologico». 

2.    Ricezione della certificazione, redatta come previsto nel modello allegato II (qui sotto allegato). Tale certificazione andrà rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, nel caso in cui sussistano, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 o dai successivi Decreti attuativi della medesima legge con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione.
Il rilascio della certificazione non comporta nessun costo o onere per il richiedente.

Ai fini della tutela dei dati personali, l'istanza ed i relativi allegati sono cancellati trascorsi dieci anni. I soggetti deputati a ricevere, ai sensi della legge n. 193 del 2023, la certificazione (i.e., la Compagnia) devono procedere alla cancellazione degli stessi trascorsi dieci anni.

Per approfondire il “Diritto all’oblio oncologico per chi sottoscrive o rinnova una polizza” clicca qui


* A seguito dell’entrata in vigore della Legge del 7 dicembre 2023 n.193 riguardante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”