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Dal 1° gennaio 2023 è stata introdotta la facoltà di aderire alla riduzione temporanea dell’imposta sostitutiva (una tantum) sui rendimenti delle polizze vita di Ramo I e di Ramo V (Capitalizzazione). L’adesione all’affrancamento fiscale è facoltativa.
L’imposta sostitutiva agevolata è calcolata applicando l’aliquota fiscale agevolata del 14%, definita dalla Legge di Bilancio del 29 dicembre 2022 al valore della polizza al 31/12/2022, determinato dalla differenza tra la Riserva Matematica al 31/12/2022 ed i premi pagati a quella data.
L’attuale regime fiscale ordinario, invece, prevede che la tassazione venga applicata in occasione di riscatto o scadenza della polizza oppure sinistro con una diversa aliquota a seconda del periodo di maturazione del rendimento come di seguito indicato:
Aliquota |
Periodo di riferimento |
12,50% |
sino al 31 dicembre 2011 |
20% |
dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 |
26% |
a partire dal 1° luglio 2014 |
Nello scegliere se aderire all’affrancamento per la tua polizza assicurativa, è bene valutare la differenza tra le due imposte e tenere in debita considerazione le seguenti limitazioni sul contratto:
• l’adesione all’affrancamento fiscale è irreversibile
• non si potrà richiedere il riscatto totale o parziale della polizza affrancata fino al 01/01/2025
• la scelta dell’affrancamento rimane valida anche in caso di cessione della polizza ad altro Contraente
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